L’autorizzazione alla cremazione è attestata dal Comune del decesso. È richiesta dal coniuge e in difetto dai parenti prossimi in linea retta. È ammessa come volontà testamentaria anche la sottoscrizione ad una Società di Cremazione. Segue la prenotazione presso il crematorio disponibile più vicino, con verifica dei costi che possono variare. Il cofano è di norma essenziale, l’urna atta a contenere le ceneri è solitamente già fornita dal crematorio ma è possibile l’utilizzo di urne scelte seguendo il gusto personale e secondo la successiva destinazione.
Infatti, al ricevimento delle ceneri, queste potranno essere inumate o tumulate in cimitero anche unitamente a parenti prossimi già defunti. Ma è possibile anche valutare un affidamento personale, per la conservazione delle stesse presso l’abitazione di un congiunto prossimo oppure la dispersione: in natura (es. monti, mari, laghi e fiumi) su ambito regionale, ma anche in aree private fuori dei centri abitati oppure in luoghi appositamente disposti all’interno dei cimiteri. Entrambe tali manifestazioni di volontà vanno richieste ed autorizzate su base comunale.
La cremazione merita un particolare approfondimento. Tale volontà può essere manifestata verbalmente ai congiunti, espressa come disposizione testamentaria per iscritto o ratificata con l’iscrizione ad una delle società di cremazione esistenti. Saranno appunto i congiunti più prossimi in linea retta, che manifestando la richiesta espressa in vita, daranno corso all’adempimento della volontà. L’autorizza il Comune ove è avvenuto il decesso secondo richiesta del coniuge (anche se legalmente separato) ed in difetto dalla maggioranza dei parenti prossimi dello stesso grado (figli, nipoti, fratelli e sorelle, genitori).
Nel caso la persona deceduta fosse portatrice di pace maker sarà il medico curante o di struttura che si occuperà dell’espianto; obbligatorio nel caso di questa pratica.
Congiuntamente all’organizzazione della cerimonia è effettuata la prenotazione presso il crematorio disponibile più vicino. I tempi e i costi possono subire variazioni in relazione al crematorio e alla relativa distanza del trasporto. Solitamente si giunge alla volta del crematorio in conclusione del funerale. Qui il feretro è accolto in una sala del commiato dove è possibile un momento di raccoglimento dei famigliari, al termine del quale sarà spostato nell’attiguo locale tecnico, dove nei tempi prestabiliti seguirà la cremazione a cura degli addetti. Frequentemente le ceneri, appena disponibili, saranno ritirate dai congiunti ma tale compito può essere eseguito anche per opera della stessa agenzia funebre, che le consegnerà ai famigliari per la destinazione seguente.
L’urna, che contiene le ceneri prodotte, è comunemente fornita dal crematorio e compresa nel costo sostenuto ed ha una capacità di circa quattro litri. Con il diffondersi di tale pratica è oggi possibile trovare in commercio ed utilizzare per la conservazione delle ceneri anche prodotti artigianali, di molteplici tipologie, fogge e materiali.
I sistemi di custodia dell’urna contenente le spoglie possono essere differenti: in cimitero inumate o tumulate vicino a congiunti, o in manufatti opportunamente realizzati come i cinerari. Altra possibilità è l’affido presso l’abitazione dei congiunti, con esplicita richiesta formulata presso il Comune di residenza sempre dal congiunto più prossimo oppure dai parenti di primo grado. In tal caso deve essere garantita l’integrità dell’urna sigillata riportante gli estremi identificativi e data comunicazione degli eventuali cambi di residenza di chi se ne fa carico. Attualmente è data la possibilità di eseguire un’ulteriore volontà formalizzata in vita, ovverosia la dispersione in natura delle ceneri prodotte dalla cremazione. L’autorizzazione è concessa dal Comune di decesso mediante richiesta dei familiari. La dispersione oltre che in siti appositi all’interno dei cimiteri, denominati giardino delle rimembranze, è possibile anche in aree private al di fuori dei centri abitati, o in natura (mare, lago, fiume, montagna, bosco, campagna) nell’ambito regionale. Le ceneri deposte in cimitero o date in affido possono anch’esse, in un secondo momento, essere disperse sempre su autorizzazione concessa dal Comune di sepoltura o del luogo dove si trovano in affido.
Merita una nota a parte il fatto che per la religione cattolica è ammessa la sola conservazione delle ceneri all’interno dei cimiteri inteso come luogo sacro e non la custodia domestica né tanto meno la dispersione.